|
|
|
|
del
13 ottobre 2003 relativo ai concimi IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione (GU
C 51 E del 26.2.2002, pag. 1 e GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 503),
visto il parere del Comitato economico e sociale (GU
C 80 del 3.4.2002, pag. 6), deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato [Parere
del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 160),
posizione comune del Consiglio del 14 aprile 2003 (GU C 153 E dell'1.7.2003,
pag. 56) e decisione del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] , considerando quanto segue: (1)La
direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU
L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60),
la direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di
nitrato d'ammonio ad elevato titolo d'azoto (GU
L 250 del 23.9.1980, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 97/63/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio GU L 335 del6.12.1997, pag. 15),
la direttiva 87/94/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1986, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di
controllo delle caratteristiche, dei limiti e della detonabilità di concimi
semplici a base di nitrato d'ammonio ad elevato titolo d'azoto (GU
L 38 del 7.2.1987, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 88/126/CEE (GU L
63 del 9.3.1988, pag. 12), e la direttiva 77/535/CEE della
Commissione, del 22 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi
dei concimi (GU L
213 del 22.8.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
95/8/CE GU L 86 del 20.4.1995 pag. 41), hanno subito diverse e
sostanziali modificazioni. Nell'interesse della chiarezza è quindi opportuno
abrogare queste direttive e sostituirle con un unico strumento giuridico, come
auspicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio «Semplificare la legislazione per il mercato interno» (SLIM) e nel
piano d'azione per il mercato unico.
(2)
La normativa comunitaria sui concimi ha un contenuto estremamente tecnico. Un
regolamento costituisce quindi lo strumento giuridico più appropriato, in
quanto stabilisce direttamente prescrizioni precise per i fabbricanti da
applicare contemporaneamente ed uniformemente nell'intera Comunità. (3)
In ogni Stato membro i concimi devono presentare determinate caratteristiche
tecniche stabilite da disposizioni tassative. Dette
disposizioni, che riguardano più in particolare la composizione e la
definizione dei tipi di concimi, la denominazione di tali tipi, la loro
identificazione ed il loro imballaggio, differiscono da uno Stato membro
all'altro. Tale loro disparità ostacola gli scambi all'interno della Comunità
ed è quindi opportuno armonizzarle. (4)
Dato che l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire tutelare il mercato
interno dei concimi, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati
membri in assenza di criteri tecnici comuni e può dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell'azione stessa, essere realizzato meglio a
livello comunitario, la Comunità può adottare i provvedimenti del caso, in
applicazione del principio di sussidiarietà quale definito dall'articolo 5 del
trattato. In ossequio al principio di proporzionalità di cui allo stesso
articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento di tale obiettivo. (5)
È necessario determinare a livello comunitario la denominazione, la definizione
e la composizione di determinati concimi (concimi CE). (6)
Occorrerebbe altresì fissare norme comunitarie in tema d'identificazione, di
tracciabilità e di etichettatura dei concimi CE, come pure di chiusura dei
relativi imballaggi. (7)
È opportuno definire a livello comunitario una procedura da seguire nei casi in
cui uno Stato membro ritenga necessario limitare l'immissione sul mercato di
concimi CE. (8)
La produzione di concimi è soggetta a fluttuazioni diverse, dovute alle
tecniche di produzione od alle materie prime. Campionamento ed analisi possono
parimenti presentare variazioni. Occorre dunque autorizzare tolleranze per il
titolo dichiarato di elementi nutritivi. Nell'interesse degli utilizzatori
agricoli è consigliabile mantenere dette tolleranze entro limiti ristretti. (9)
Laboratori approvati dagli Stati membri e notificati alla Commissione dovrebbero
procedere a controlli ufficiali della rispondenza dei concimi CE alle
prescrizioni del presente regolamento in tema di qualità e composizione. (10)
Il nitrato ammonico costituisce l'ingrediente fondamentale di diversi prodotti,
alcuni dei quali sono destinati all'impiego come concimi ed altri come
esplosivi. In considerazione della particolare natura dei concimi a base di
nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto e delle esigenze che essa comporta
sotto il profilo della sicurezza e della sanità pubbliche nonché della
protezione dei lavoratori, occorre stabilire norme comunitarie addizionali per i
concimi CE di questo tipo. (11)
Alcuni dei suddetti prodotti possono risultare pericolosi e venire in
determinate circostanze utilizzati per impieghi diversi da quelli per cui erano
destinati. Ciò potrebbe senz'altro mettere a repentaglio la sicurezza di
persone e cose. È pertanto opportuno obbligare i fabbricanti a adottare i
provvedimenti del caso per evitare tale eventualità e, in particolare, per
garantire la tracciabilità di tali concimi. (12)
Nell'interesse della sicurezza pubblica è di particolare importanza determinare
a livello comunitario le caratteristiche e le proprietà che distinguono i
concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto dalle varietà di
nitrato ammonico utilizzate nella fabbricazione di prodotti impiegati come
esplosivi. (13)
I concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto dovrebbero
possedere alcune caratteristiche che ne garantiscano l'innocuità. I fabbricanti
dovrebbero garantire che tutti i concimi a base di nitrato ammonico ad elevato
titolo di azoto abbiano superato una prova di detonabilità prima della loro
immissione sul mercato. (14)
È necessario definire norme relative ai metodi dei cicli termici chiusi, anche
se non necessariamente tali metodi possono simulare tutte le condizioni che si
verificano nel corso del trasporto e dell'immagazzinamento. (15)
I concimi possono essere contaminati da sostanze potenzialmente idonee a
comportare un rischio per la salute delle persone e degli animali e per
l'ambiente. A seguito del parere del Comitato scientifico della tossicità,
dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE), la Commissione intende studiare il
problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se
del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento
europeo e al Consiglio. Se necessario, si procederà ad uno studio analogo per
altri contaminanti. (16)
È opportuno definire una procedura che qualsiasi fabbricante o suo
rappresentante, il quale voglia inserire un nuovo tipo di concime nell'allegato
I, dovrà rispettare per poter apporre l'indicazione «concime CE». (17)
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla
Commissione (GU L
184 del 17.7.1999, pag. 23). (18)
È opportuno che gli Stati membri prevedano sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni del presente regolamento. Essi possono prevedere
che il fabbricante che violi l'articolo 27 sia multato per un importo pari a
dieci volte il valore di mercato della partita non conforme. (19) Le direttive 76/116/CEE, 77/535/CEE, 80/876/CEE e 87/94/CEE dovrebbero essere abrogate, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO
I DISPOSIZIONI
GENERALI CAPO
I Ambito
di applicazione e definizioni Articolo
1 Ambito
di applicazione Il
presente regolamento si applica a prodotti immessi sul mercato come concimi che
rechino l'indicazione «concime CE». Articolo
2 Definizioni
Ai
fini del presente regolamento si intende per: a)
«concime»: sostanza la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi
alle piante; b)
«elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e
potassio; c)
«elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo; d)
«microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno
e zinco, essenziali per la crescita delle piante in quantità esigue in
confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari; e)
«concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati
sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o
processi fisici e/o chimici industriali. Per convenzione possono essere
classificati come concimi minerali la calciocianamide e l'urea e i suoi prodotti
di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi
chelati o complessati; f)
«microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole
organiche elencate nella sezione E.3.1. dell'allegato I; g)
«microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole
elencate nella sezione E.3.2 dell'allegato I; h)
«tipo di concimi»: concimi che hanno la medesima denominazione tipologica,
quale specificata nell'allegato I; i)
«concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia
dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali; j)
«concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di
almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per
miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi; k)
«concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per
soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile
il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali. Per i concimi di
questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi
nutritivi nella loro composizione dichiarata; l)
«concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco più
concimi, senza che si producano reazioni chimiche; m)
«concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione el'assunzione
dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura; n)
«concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione; o)
«concime in soluzione»: un concime fluido esente da particelle solide; p)
«concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide
sono mantenute in sospensione nella fase liquida; q)
«dichiarazione»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi,
incluse le forme e la solubilità, garantita entro tolleranze specificate; r)
«titolo dichiarato»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma
della legislazione comunitaria è indicato su un'etichetta o su un documento di
accompagnamento di un concime CE; s)
«tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo di un
elemento nutritivo dal suo valore dichiarato; t)
«norme europee»: norme CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) ufficialmente
riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale della Comunità europee; u)
«imballaggio»: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato
per contenere, proteggere, maneggiare e fornire concimi, con una capacità non
superiore ai 1
000 kg; v)
«sfuso»: un concime non imballato ai termini del presente regolamento; w)
«immissione sul mercato»: la fornitura di concime a titolo oneroso o gratuita,
o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un concime nel
territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul
mercato; x)
«fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del
concime sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore,
l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona
che modifichi le caratteristiche di un concime. Tuttavia, non è considerato
fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del concime. CAPO
II Immissione
sul mercato Articolo
3 Concimi
CE Un
concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell'allegato I e che
soddisfi le prescrizioni stabilite nel presente regolamento
può recare l'indicazione «concime CE». L'indicazione «concime CE» non può
essere utilizzata per un concime che non sia conforme al presente regolamento. Articolo
4 Sede
nella Comunità Il
fabbricante deve aver sede all'interno della Comunità ed è responsabile della
conformità del «concime CE» alle disposizioni del presente regolamento. Articolo
5 Libera
circolazione 1.
Fatti salvi l'articolo 15 e altri atti legislativi comunitari, gli Stati membri
non vietano, limitano od ostacolano per motivi di composizione, identificazione,
etichettatura od imballaggio, né in base ad altre disposizioni contenute nel
presente regolamento, l'immissione sul mercato di concimi che rechino la
denominazione «concime CE» e siano conformi a quanto disposto dal presente
regolamento. 2.
I concimi recanti la denominazione «concime CE» a norma del presente
regolamento circolano liberamente all'interno della Comunità. Articolo
6 Indicazioni
obbligatorie 1.
Al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 9, gli Stati membri
possono disporre che l'indicazione dei titoli di azoto, fosforo e potassio dei
concimi immessi sul mercato nel loro territorio assuma la forma seguente: a)
azoto solamente in forma elementare (N); e b)
fosforo e potassio solamente in forma elementare (P, K); oppure c)
fosforo e potassio solamente in forma di ossido (P2O5,
K2O);
oppure d)
fosforo e potassio simultaneamente in forma sia elementare che di ossido. Qualora
si opti per la possibilità di prescrivere che il titolo di fosforo e di
potassio sia espresso in forma elementare, tutti i riferimenti alla forma di
ossido che figurano negli allegati andranno letti come riferimenti alla forma
elementare, servendosi dei fattori seguenti per convertire i valori numerici: a)
fosforo (P) = anidride fosforica (P2O5)
× 0,436; b)
potassio (K) = ossido di potassio (K2O)
× 0,830. 2.
Gli Stati membri possono prescrivere che nei concimi per l'apporto di elementi
nutritivi secondari nonché, laddove sussistano le condizioni di cui
all'articolo 17, in quelli per l'apporto di elementi nutritivi principali
immessi sul mercato nei rispettivi territori, il titolo di calcio, magnesio,
sodio e zolfo sia espresso: a)
in forma di ossido (CaO, MgO, Na2O,
SO3); ovvero b)
in forma di elementi (Ca, Mg, Na, S); ovvero c)
in entrambe queste forme. Per
convertire il titolo di ossido di calcio, ossido di magnesio, ossido di sodio e
triossido di zolfo in quello rispettivamente di calcio, magnesio, sodio e zolfo
si impiegano i seguenti fattori: a)
calcio (Ca) = ossido di calcio (CaO) × 0,715; b)
magnesio (Mg) = ossido di magnesio (MgO) × 0,603; c)
sodio (Na) = ossido di sodio (Na2O)
× 0,742; d)
zolfo (S) = triossido di zolfo (SO3)
× 0,400. Nel
calcolare il titolo di elemento nutritivo in forma elementare o di ossido la
cifra dichiarata viene arrotondata al decimale più vicino. 3.
Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato di un «concime CE»
etichettato in entrambe le forme menzionate nei paragrafi 1 e 2. 4.
Il titolo di uno o più dei microelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese,
molibdeno o zinco nei concimi CE appartenenti ai tipi elencati nelle sezioni A,
B, C e D dell'allegato I è dichiarato quando sussistono le seguenti condizioni: a)
i microelementi sono aggiunti almeno nelle quantità minime precisate nelle
sezioni E.2.2 e E.2.3 dell'allegato I; b)
il concime CE continua a ottemperare ai requisiti di cui alle sezioni A, B, C e
D dell'allegato I. 5.
I microelementi che costituiscono ingredienti normali delle materie prime
destinate a fornire elementi nutritivi principali (N, P, K) e secondari (Ca, Mg,
Na, S) possono essere dichiarati purché siano presenti almeno nelle quantità
minime precisate nelle sezioni E.2.2 e E.2.3 dell'allegato I. 6.
Il titolo di microelementi è dichiarato come segue: a)
per i concimi appartenenti ai tipi elencati nella sezione E.1 dell'allegato I,
rifacendosi a quanto prescritto nella colonna 6 di tale sezione; b)
per le miscele di concimi di cui alla lettera (a) che contengano almeno due
microelementi differenti e soddisfino i criteri di cui alla sezione E.2.1
dell'allegato I, e per i concimi appartenenti ai tipi elencati nelle sezioni A,
B, C e D dell'allegato I, indicando: i)
il titolo totale, espresso come percentuale del concime in termini di massa, ii)
il titolo solubile in acqua, espresso come percentuale del concime in termini di
massa, quando il titolo solubile è almeno la metà del titolo totale. Per
i microelementi integralmente solubili in acqua è dichiarato unicamente il
titolo solubile in acqua. Per
i microelementi chimicamente legati ad una molecola organica il titolo del
microelemento presente nel concime è dichiarato immediatamente dopo il titolo
solubile in acqua in termini di percentuale della massa del prodotto, facendo
seguire il termine «chelato con» o «complessato con» ed il nome della
molecola organica, quale precisato nella sezione E.3 dell'allegato I. Il nome
della molecola organica può essere sostituito dalla sua sigla. Articolo
7 Identificazione 1.
Il fabbricante correda i concimi CE delle indicazioni per la loro
identificazione di cui all'articolo 9. 2.
Per i concimi imballati, le suddette indicazioni devono figurare
sull'imballaggio o sulle etichette che vi vengono apposte. Per i concimi sfusi,
tali indicazioni devono figurare sui documenti d'accompagnamento. Articolo
8 Tracciabilità Fatto
salvo l'articolo 26, paragrafo 3, il fabbricante, per garantire la tracciabilità
dei concimi CE, conserva registrazione sull'origine dei concimi. Essa è messa a
disposizione degli Stati membri per fini ispettivi fintantoché il concime viene
immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato
l'immissione sul mercato. Articolo
9 Indicazioni 1.
Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli imballaggi, le etichette e i
documenti d'accompagnamento di cui all'articolo 7 recano le indicazioni
seguenti: a)
Indicazioni obbligatorie: —
la dicitura «CONCIME CE» in lettere maiuscole; —
ove esista, la denominazione del tipo di concime di cui all'allegato I; —
l'indicazione «ottenuto per miscelazione» dopo la denominazione del tipo, nei
concimi miscelati; —
le indicazioni aggiuntive di cui agli articoli 19, 21 o 23; —
gli elementi nutritivi, indicati tanto col nome per esteso quanto con il simbolo
chimico; ad esempio: azoto (N), fosforo (P), anidride fosforica (P2O5),
potassio (K), ossido di potassio (K2O),
calcio (Ca), ossido di calcio (CaO), magnesio (Mg), ossido di magnesio (MgO),
sodio (Na), ossido di sodio (Na2O),
zolfo (S), triossido di zolfo (SO3),
boro (B), rame (Cu), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo),
zinco (Zn); —
se il concime contiene microelementi in tutto od in parte legati chimicamente ad
una molecola organica, il nome del microelemento è seguito da una delle
precisazioni seguenti: i)
«chelato con . . .» (nome dell'agente chelante o sua sigla quale figura nella
sezione E.3.1 dell'allegato I), ii)
«complessato con . . .» (nome dell'agente complessate quale figura nella
sezione E.3.2 dell'allegato I); —
i microelementi contenuti nel concime, elencati seguendo l'ordine alfabetico dei
rispettivi simboli chimici: B,
Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn; —
le istruzioni specifiche di impiego per i prodotti figuranti nelle sezioni E.1 e
E.2 dell'allegato I; —
le quantità di concimi fluidi espressi in termini di massa. L'indicazione delle
quantità di concimi fluidi in termini di volume o in termini di massa per
volume (chilogrammi per ettolitro o grammi per litro) è facoltativa; —
la massa netta o lorda e, a titolo facoltativo, il volume per i concimi fluidi.
Se è indicata la massa lorda, accanto all'indicazione deve figurare la tara
espressa in massa; —
il nome o il nome commerciale e l'indirizzo del fabbricante. b)
Indicazioni facoltative: —
le indicazioni di cui all'allegato I; —
le istruzioni per l'immagazzinamento e la manipolazione del concime e per i
concimi non elencati nelle sezioni E.1 e E.2 dell'allegato I, le istruzioni
specifiche per il loro impiego; —
l'indicazione delle dosi e delle modalità d'impiego più opportune in rapporto
alle condizioni del terreno e della coltura per le quali il concime è
utilizzato; —
il marchio del fabbricante e la descrizione commerciale del prodotto. Le
indicazioni di cui alla lettera b) non devono essere in contrasto con quelle di
cui alla lettera a), dalle quali devono essere chiaramente distinte. 2.
Tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono risultare chiaramente distinte
da qualsiasi altra informazione che figuri sugli imballaggi, sulle etichette e
sui documenti d'accompagnamento. 3.
I concimi fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante
fornisce le opportune istruzioni supplementari, in particolare la temperatura di
immagazzinamento e la prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso. 4.
Norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo devono essere
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2. Articolo
10 Etichettatura 1.
Le etichette o le indicazioni stampate sull'imballaggio che forniscono i dati di
cui all'articolo 9 devono essere chiaramente visibili. Le etichette devono
essere apposte sull'imballaggio o sul suo sistema di chiusura. Se tale sistema
è costituito da un sigillo,
detto sigillo deve recare il nome o il marchio del confezionatore. 2.
Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere e rimanere indelebili e
chiaramente leggibili. 3.
Nei casi di concimi sfusi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, seconda frase, una
copia dei documenti contenenti le indicazioni relative all'identificazione deve
accompagnare la merce ed essere accessibile a fini d'ispezione. Articolo
11 Lingue Le
indicazioni che figurano sull'etichetta, sull'imballaggio e sui documenti
d'accompagnamento devono essere redatte almeno nella o nelle lingue nazionali
dello Stato membro nel quale i concimi CE sono immessi sul mercato. Articolo
12 Imballaggio Nel
caso di concimi CE imballati, l'imballaggio dev'essere chiuso in un modo o con
un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di
chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È
ammesso l'impiego di sacchi a valvola. Articolo
13 Limiti
di tolleranza 1.
I titoli degli elementi nutritivi nei concimi CE devono essere conformi ai
limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato II. Detti limiti devono tener conto
delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento e analisi. 2.
Il fabbricante non può trarre sistematicamente profitto dai limiti di
tolleranza indicati nell'allegato II. 3.
Non sono ammessi limiti di tolleranza per quanto riguarda i titoli minimi e
massimi specificati nell'allegato I. Articolo
14 Requisiti
dei concimi Un
tipo di concime può essere inserito nell'allegato I unicamente se: a)
apporta elementi nutritivi in maniera efficace; b)
sono stati forniti i pertinenti metodi di campionamento, d'analisi e
all'occorrenza di prova; c)
non produce effetti nocivi sulla salute delle persone, degli animali o delle
piante ovvero sull'ambiente in condizioni normali d'impiego. Articolo
15 Clausola
di salvaguardia 1.
Lo Stato membro che abbia fondati motivi per ritenere che un determinato concime
CE, benché conforme alle prescrizioni del presente regolamento, rappresenti un
rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante
ovvero un rischio per l'ambiente può provvisoriamente vietare o subordinare a
condizioni particolari l'immissione sul mercato di detto concime nel proprio
territorio. Esso ne informa immediatamente gli
altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione. 2.
La Commissione adotta entro novanta giorni a decorrere dalla ricezione
dell'informazione una decisione in proposito secondo
la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2. 3.
Le disposizioni del presente regolamento non ostano a che vengano adottati
provvedimenti da parte della Commissione o di uno Stato membro giustificati da
motivi di pubblica sicurezza miranti a vietare, limitare od ostacolare
l'immissione sul mercato di concimi CE. TITOLO
II DISPOSIZIONI
RELATIVE A TIPI SPECIFICI DI CONCIMI CAPO
I Concimi
minerali per l'apporto di elementi nutritivi principali Articolo
16 Ambito
di applicazione Il
presente capo si applica ai concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi
principali, solidi o fluidi, semplici o composti, inclusi quelli contenenti
elementi nutritivi secondari e/o microelementi, che abbiano il titolo minimo di
elementi nutritivi stabilito
nelle sezioni A, B, C, E.2.2 o E.2.3 dell'allegato I. Articolo
17 Titolo
di elementi nutritivi secondari dichiarato nei concimi con elementi nutritivi
principali Per
i concimi CE appartenenti ai tipi elencati nelle sezioni A, B, e C dell'allegato
I si possono dichiarare i titoli di calcio, magnesio, sodio e zolfo in quanto
elementi nutritivi secondari, purché tali elementi siano presenti almeno nelle
seguenti concentrazioni minime: a)
2 % di ossido di calcio (CaO), ossia 1,4 % Ca; b)
2 % di ossido di magnesio (MgO), ossia 1,2 % Mg; c)
3 % di ossido di sodio (Na2O),
ossia 2,2 % Na; d)
5 % di triossido di zolfo (SO3),
ossia 2 % S. In
questo caso la denominazione del tipo è completata dalle indicazioni
supplementari a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, punto ii). Articolo
18 Calcio,
magnesio, sodio e zolfo 1.
I titoli di magnesio, sodio e zolfo dei concimi di cui alle sezioni A, B e C
dell'allegato I sono dichiarati in uno dei modi seguenti: a)
titolo totale, espresso come percentuale del concime in termini di massa; b)
titolo totale e titolo solubile in acqua, espressi come percentuale del concime
in termini di massa quando il titolo solubile è pari ad almeno un quarto del
titolo totale; c)
quando un elemento è integralmente solubile in acqua, è dichiarata unicamente
la percentuale solubile in acqua in termini di massa. 2.
Il titolo di calcio, salvo se diversamente contemplato nell'allegato I, è
dichiarato unicamente se solubile in acqua, espresso in percentuale del concime
in termini di massa. Articolo
19 Identificazione 1.
Oltre alle indicazioni obbligatorie di identificazione di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), devono essere riportate le indicazioni di cui ai
paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 2.
Nei concimi composti, dopo la denominazione del tipo si aggiungono le seguenti
indicazioni: i)
i simboli chimici degli elementi nutritivi secondari dichiarati, riportati fra
parentesi, subito dopo i simboli chimici degli elementi nutritivi principali; ii)
i numeri che indichino il titolo degli elementi nutritivi principali. Il titolo
degli elementi nutritivi secondari dichiarato si indica tra parentesi, subito
dopo il titolo degli elementi nutritivi principali. 3.
La denominazione del tipo di concime deve essere seguita unicamente da numeri
che indichino il titolo degli elementi nutritivi principali e secondari. 4.
La dicitura «con microelementi» o la preposizione «con» è seguita dai nomi
dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico, quando vi sia un titolo
dichiarato di microelementi. 5.
Il titolo dichiarato di elementi nutritivi principali e secondari è fornito
come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza,
ove esista un metodo appropriato di analisi, con una cifra decimale. Nei concimi
contenenti più di un elemento nutritivo dichiarato l'ordine degli elementi
nutritivi principali è N, P2O5
e/o P, K2O
e/o K, e quello degli elementi nutritivi secondari CaO e/o Ca, MgO e/o Mg, Na2O
e/o Na, SO3 e/o
S. Nel titolo dichiarato di microelementi si deve specificare ognuno di essi e
il simbolo relativo indicando la percentuale in termini di massa e in base alla
solubilità, secondo quanto specificato nelle sezioni E.2.2 e E.2.3
dell'allegato I. 6.
Forma e solubilità degli elementi nutritivi sono parimenti espresse come
percentuale del concime in termini di massa, salvo nei casi in cui l'allegato I
disponga in modo esplicitamente diverso. Per queste indicazioni si usano cifre
con un decimale, salvo nel caso dei microelementi per i quali valgono le
indicazioni di cui alle sezioni E.2.2 ed E.2.3 dell'allegato I. CAPO
II Concimi
minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari Articolo
20 Ambito
di applicazione Il
presente capo si applica ai concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi
secondari, solidi o fluidi, inclusi quelli contenenti microelementi, che abbiano
il titolo minimo di elementi nutritivi fissato nelle sezioni D, E.2.2 e E.2.3
dell'allegato I. Articolo
21 Identificazione 1.Oltre
alle indicazioni obbligatorie di identificazione di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), devono essere riportate le indicazioni di cui ai
paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. 2.
Qualora vi sia un titolo dichiarato di microelementi esso è indicato dalla
dicitura «con microelementi» o dalla preposizione «con» seguita dai nomi dei
microelementi presenti e dal loro simbolo chimico. 3.
Il titolo dichiarato di elementi nutritivi secondari è fornito come percentuale
in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza, ove esista un
metodo appropriato di analisi, con una cifra decimale. Se il prodotto contiene
più elementi nutritivi secondari l'ordine è il seguente: CaO e/o Ca, MgO e/o
Mg, Na2O e/o
Na, SO3 e/o
S. Nel
titolo dichiarato di microelementi si deve specificare ognuno di essi e il
simbolo relativo indicando la percentuale in termini di massa e in base alla
solubilità, secondo quanto specificato nelle sezioni E.2.2 e E.2.3
dell'allegato I. 4.
Forma e solubilità degli elementi nutritivi sono parimenti espresse come
percentuale del concime in termini di massa, salvo nei casi in cui l'allegato I
disponga in modo esplicitamente diverso. Per
queste indicazioni si usano cifre con un decimale, salvo nel caso dei
microelementi per i quali valgono le indicazioni di cui alle sezioni E.2.2 ed
E.2.3 dell'allegato I. 5.
Il titolo dichiarato di calcio, salvo se diversamente disposto dall'allegato I,
è fornito unicamente se solubile in acqua, espresso come percentuale in termini
di massa del concime. CAPO
III Concimi
minerali per l'apporto di microelementi Articolo
22 Ambito
di applicazione Il
presente capo si applica ai concimi minerali per l'apporto di microelementi,
solidi o fluidi, che abbiano il titolo minimo di elementi nutritivi fissato
nelle sezioni E.1 ed E.2.1 dell'allegato I. Articolo
23 Identificazione 1.
Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera
a), sono riportate le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo. 2.
Quando il concime contiene più di un microelemento, è indicata la
denominazione tipologica «miscela di microelementi », seguita dai nomi dei
microelementi presenti e dal loro simbolo chimico. 3.
Per i concimi che contengono unicamente un microelementi (sezione E.1
dell'allegato I) il titolo dichiarato di microelementi è fornito come
percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero all'occorrenza con una
cifra decimale. 4.
Forma e solubilità dei microelementi sono espresse come percentuale del concime
in termini di massa, salvo nei casi in cui l'allegato I disponga in modo
esplicitamente diverso. Il
numero di decimali per i microelementi è quello stabilito nella sezione E.2.1
dell'allegato I. 5.
Per quanto riguarda i prodotti di cui alle sezioni E.1 e E.2.1 dell'allegato I,
sull'etichetta e sui documenti d'accompagnamento è riportata, al di sotto delle
dichiarazioni obbligatorie o facoltative, la seguente dicitura: «Da
utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi
appropriate.» Articolo
24 Imballaggio I
concimi CE cui si applicano le disposizioni del presente capo devono essere
imballati. CAPO
IV Concimi
a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto Articolo
25 Ambito
di applicazione Ai
fini del presente capo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo
d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico
fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 % d'azoto in
termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo
tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi
sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve
aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza
alla detonazione. Articolo
26 Misure
e controlli di sicurezza 1.
Il fabbricante garantisce che i concimi semplici a base di nitrato ammonico ad
elevato titolo d'azoto rispettino le disposizioni della sezione 1 dell'allegato
III. 2.
Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei
concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al
presente capo vengono eseguite secondo i metodi di cui alla sezione 3
dell'allegato III. 3.
Per garantire la tracciabilità dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad
elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva
registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti
presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale
registrazione è resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri
fintantoché il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il
fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato. Articolo
27 Prova
di detonabilità Fatte
salve le misure di cui all'articolo 26, il fabbricante garantisce che ogni tipo
di fertilizzante CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha
superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 (metodo 1, punto 3)
e 4 dell'allegato III del presente regolamento. Tale prova deve essere
effettuata da uno dei laboratori approvati di cui al paragrafo 1 dell'articolo
30 o al paragrafo 1 dell'articolo 33. I fabbricanti presentano i risultati della
prova all'autorità competente dello Stato membro interessato almeno cinque
giorni prima dell'immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni
prima dell'arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di
importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le
forniture del concime immesso
sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova. Articolo
28 Imballaggio I
concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto sono forniti agli
utenti finali unicamente in appositi imballaggi. TITOLO
III VALUTAZIONE
DELLA CONFORMITÀ DEI CONCIMI Articolo
29 Misure
di controllo 1.
Gli Stati membri possono sottoporre i concimi con l'indicazione «concime CE» a
misure ufficiali di controllo al fine di verificarne la conformità al presente
regolamento. Gli Stati membri possono imporre tasse il cui importo non superi il
costo delle prove richieste per tali misure di controllo, ma ciò non
costituisce un obbligo per i fabbricanti di ripetere le prove o di pagare per la
ripetizione delle medesime se la prima prova è stata eseguita da un laboratorio
rispondente alle condizioni di cui all'articolo 30 e se essa ha dimostrato la conformità
del concime in questione. 2.
Gli Stati membri garantiscono che la campionatura e l'analisi a fini di
controllo ufficiale dei concimi CE appartenenti ai tipi di concimi elencati
nell'allegato I siano effettuate secondo i metodi descritti negli allegati III e
IV. 3.
Il rispetto del presente regolamento per quanto riguarda la conformità
tipologica del concime ed il rispetto del titolo dichiarato di elementi
nutritivi e/o del titolo dichiarato espresso in termini di forma e solubilità
di tali elementi nutritivi può essere verificato in occasione di ispezioni
ufficiali soltanto ricorrendo a metodi di campionamento ed analisi definiti a
norma degli allegati III e IV e tenendo conto dei limiti di tolleranza precisati
nell'allegato II. 4.
I metodi di misurazione, campionamento e analisi sono adeguati e aggiornati
secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, con ricorso,
ogniqualvolta ciò risulti possibile, a norme europee. La stessa procedura si
applica per l'adozione delle norme di attuazione necessarie per definire le
misure di controllo previste ai sensi del presente articolo e degli articoli 8,
26 e 27 del presente regolamento. Tali norme riguardano in particolare la
frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a
garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto
alle prove. Articolo
30 Laboratori 1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei laboratori approvati
nel loro territorio che sono competenti a prestare i servizi necessari per
verificare la rispondenza dei concimi CE alle prescrizioni del presente
regolamento. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui alla sezione
B dell'allegato V. La notifica è fatta entro l'11 giugno 2004 e all'atto di
ciascuna modifica successiva. 2.
La Commissione pubblica l'elenco dei laboratori approvati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. 3.
Quando uno Stato membro ha giustificati motivi per ritenere che un laboratorio
approvato non risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1, sottopone il problema
al comitato di cui all'articolo 32. Se il comitato conviene che il laboratorio
non risponde ai requisiti, la Commissione cancella il nome dall'elenco di cui al
paragrafo 2. 4.
La Commissione adotta una decisione sulla questione entro 90 giorni dal
ricevimento dell'informazione secondo la procedura di cui all'articolo 32,
paragrafo 2. 5.
La Commissione pubblica l'elenco modificato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. TITOLO
IV DISPOSIZIONI
FINALI CAPO
I Adeguamento
degli allegati Articolo
31 Nuovi
concimi CE 1.
L'inserimento di un nuovo tipo di concime nell'allegato I è adottato secondo la
procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2. 2.
Un fabbricante od il suo rappresentante che desiderino proporre l'inserimento
nell'allegato I di un nuovo tipo di concime ed a tale scopo debbano compilare un
fascicolo tecnico procedono a farlo tenendo conto dei documenti tecnici di cui
alla sezione A dell'allegato V. 3.
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2. Articolo
32 Procedura
del comitato 1.La
Commissione è assistita da un comitato. 2.Nei
casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa. Il
periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi. 3.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno. CAPO
II Disposizioni
transitorie Articolo
33 Laboratori
competenti 1.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 1, per un periodo
transitorio, avente termine l'11 dicembre 2007, gli Stati membri hanno facoltà
di continuare ad applicare le rispettive disposizioni nazionali al fine di
autorizzare i laboratori competenti a prestare i servizi necessari per la
verifica della conformità dei concimi CE alle prescrizioni del presente
regolamento. 2.
Gli Stati membri notificano l'elenco di tali laboratori alla Commissione,
fornendo particolari in merito ai relativi sistemi d'autorizzazione. La notifica
è fatta entro l'11 giugno 2004 e all'atto di ciascuna modifica successiva. Articolo
34 Imballaggi
ed etichettatura Fatto
salvo l'articolo 35, paragrafo 1, le indicazioni, gli imballaggi, le etichette e
i documenti di accompagnamento dei concimi CE contemplati dalle precedenti
direttive possono continuare ad essere impiegati l'11 giugno 2005. CAPO
III Disposizioni
finali Articolo
35 Direttive
abrogate 1.
Le direttive 76/116/CEE, 77/535/CEE, 80/876/CEE e 87/94/CEE sono abrogate. 2.
I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti al presente regolamento.
In particolare, le deroghe all'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, concesse
dalla Commissione a norma dell'articolo 95, paragrafo 6 del trattato, sono
considerate deroghe all'articolo 5 del presente regolamento e continuano a
produrre i propri effetti nonostante l'entrata in vigore del presente
regolamento. In attesa dell'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 36, gli
Stati membri possono continuare ad applicare
sanzioni per la violazione delle norme nazionali per l'attuazione delle
direttive di cui al paragrafo 1. Articolo
36 Sanzioni Gli
Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari
per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive. Articolo
37 Disposizioni
nazionali Gli
Stati membri notificano alla Commissione entro l'11 giugno 2005 le disposizioni
nazionali da essi adottate a norma degli articoli 6, paragrafi 1 e 2, 29,
paragrafo 1 e 36 del presente regolamento e notificano immediatamente le
eventuali modifiche successive relative a tali disposizioni. Articolo
38 Entrata
in vigore Il
presente regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, ad eccezione degli articoli 8 e 26, paragrafo
3, che entrano in vigore l'11 giugno 2005. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto
a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003. OMISSIS: ALLEGATI DA I A V |
Inviare
a
marianoalessio@tiscali.it
un
messaggio
di
posta
elettronica
contenente
domande
o
commenti
su
questo
sito
Web.
Copyright
©
2002
S.I.L.C. sas di Elisabetta Ceccato
|