|
|
|
Tutto comincị con la Legge Finanziaria 2000 (art.59) che fu modificata dall'art.123 della Finanziaria 2001, per poi concretizzarsi nel Decreto del 3 Gennaio 2002 (contenente la lista dei concimi soggetti al contributo del 2%), ulteriormente affinato dalla Circolare del 6 Maggio 2002 e dalle modalità di pagamento della legge 14 luglio.
FINANZIARIA
2001
Legge
23/12/2000
n.388
-
Art.123
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE BIOLOGICHE Comma
1
All'art.59
della
legge
23/12/1999,
n.488
(riportato
di
seguito
in
corsivo)
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni: PER ANDARE DIRETTAMENTE ALL'ART.123 ART.59
LEGGE
488/1999
(FINANZIARIA
2000)
(Sviluppo
dell'agricoltura
biologica
e
di
qualita'). 1.
Al
fine
di
promuovere
lo
sviluppo
di
una
produzione
agricola
di
qualita'
ed
eco-compatibile
all'interno
di
un
sistema
di
regole
in
materia
di
salvaguardia
del
territorio
rurale,
di
tutela
del
lavoro
e
della
salute
dei
consumatori,
a
partire
dal
1°
gennaio
2000
i
titolari
delle
autorizzazioni
all'immissione
in
commercio
e
degli
esercizi
di
vendita
di
prodotti
fitosanitari
etichettati
con
le
sigle
R33,
R40,
R45,
R49
e
R60,
e
dei
mangimi
integratori
contenenti
farine
e
proteine
animali
sono
tenuti
al
versamento
di
un
contribuo
per
la
sicurezza
alimentare
nella
misura
dello
0,5
per
cento
del
fatturato
annuo
relativo,
rispettivamente
alla
produzione
e
alla
vendita
dei
suddetti
prodotti.
In
caso
di
importazione
diretta
dei
prodotti
da
parte
dell'utilizzatore
finale,
il
contributo
e'
dovuto
da
quest'ultimo
nella
misura
dell'1
per
cento
del
prezzo
d'acquisto. 2.
Le
entrate
derivanti
dai
contributi
di
cui
al
comma
1
sono
versate
all'entrata
del
bilancio
dello
Stato,
per
essere
riassegnate
con
decreto
del
Ministro
del
tesoro,
del
bilancio
e
della
programmazione
economica
ad
apposita
unita'
previsionale
di
base
del
Ministero
delle
politiche
agricole
e
forestali,
denominata
"
Fondo
Per
lo
sviluppo
dell'agricoltura
biologica
e
di
qualita'
",
ai
fini
della
successiva
ripartizione
da
effettuare
con
decreto
del
Ministro
delle
politiche
agricole
e
forestali,
sentita
la
Conferenza
permanente
per
i
rapporti
tra
lo
Stato,
le
regioni
e
le
province
autonome
di
Trento
e
di
Bolzano,
per
il
finanziamento
di
programmi
nazionali
e
regionali
finalizzati: a)
al
potenziamento
delle
attivita'
di
ricerca
e
sperimentazione
dell'agricoltura
a
basso
impatto
ambientale
e
della
produzione
di
alimenti
con
funzione
di
prevenzione
delle
malattie
piu'
diffuse; b)
alla
realizzazione
di
campagne
di
promozione
e
informazione
dei
consumatori
a
supporto
dei
prodotti
rientranti
nell'agricoltura
biologica,
di
quelli
tipici
e
tradizionali
nonche'
di
quelli
a
denominazione
di
origine
protetta
di
cui
ai
regolamenti
(CEE)
n.
2081/92
e
n.
2082/92
del
Consiglio,
del
14
luglio
1992; c)
alla
elaborazione,
alla
revisione
e
alla
divulgazione
dei
codici
di
buona
pratica
agricola. 3.
Il
contributo
di
cui
al
comma
1
e'
corrisposto
in
rate
semestrali
con
scadenza
il
giorno
15
del
mese
successivo
con
le
modalita'
stabilite
con
decreto
del
Ministro
delle
politiche
agricole
e
forestali
di
concerto
con
il
Ministro
del
tesoro,
del
bilancio
e
della
programmazione
economica. 4.
Per
garantire
la
promozione
della
produzione
agricola
biologica
e
di
qualita',
le
istituzioni
pubbliche
che
gestiscono
mense
scolastiche
ed
ospedaliere
prevedono
nelle
diete
giornaliere
l'utilizzazione
di
prodotti
biologici,
tipici
e
tradizionali
nonche'
di
quelli
a
denominazione
protetta,
tenendo
conto
delle
linee
guida
e
delle
altre
raccomandazioni
dell'Istituto
nazionale
della
nutrizione.
Gli
appalti
pubblici
di
servizi
relativi
alla
ristorazione
delle
istituzioni
suddette
sono
aggiudicati
ai
sensi
dell'articolo
23,
comma
1,
lettera
b),
del
decreto
legislativo
17
marzo
1995,
n.
157,
e
successive
modificazioni,
attribuendo
valore
preminente
all'elemento
relativo
alla
qualita'
dei
prodotti
agricoli
offerti. 5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo. a)
il
comma
1
e'
sostituito
dai
seguenti:
"1.
Al
fine
di
promuovere
lo
sviluppo
di
una
produzione
agricola
di
qualita'
ed
ecocompatibile
e
di
perseguire
l'obiettivo
prioritario
di
riduzione
dei
rischi
per
la
salute
degli
uomini
e
degli
animali
e
per
l'ambiente,
a
decorrere
dal
01/01/2001
e'
istituito
un
contributo
annuale
per
la
sicurezza
alimentare
nella
misura
del
2
per
cento
del
fatturato
dell'anno
precedente
relativo
alla
vendita
di
prodotti
fitosanitari,
autorizzati
ai
sensi
degli
artt.5,
8
e
10
del
Dlg
17/03/1995,
n.194,
dei
fertilizzanti
da
sintesi,
da
individuare
con
i
decreti
di
cui
al
presente
comma,
e
dei
presidi
sanitari
di
cui
all'art.1
del
regolamento
approvato
con
Dpr
03/08/1968,
n.1255,
ed
etichettati
con
le
sigle:
R62,
R60,
R50,
R49,
R45,
R40,
R33,
R28,
R,27,
R26,
R25,
R24,
R23.
Con
decreti
dei
Ministri
della
sanita'
e
delle
politiche
agricole
e
forestali,
da
emanare
entro
il
31
dicembre
di
ciascun
anno,
e'
determinato
ed
aggiornato
l'elenco
dei
prodotti
di
cui
al
presente
comma.
1-bis.
Sono
tenuti
al
versamento
del
contributo
di
cui
al
comma
1
i
titolari
delle
autorizzazioni
all'immissione
in
commercio
dei
prodotti
di
cui
al
medesimo
comma
1,
in
base
al
relativo
fatturato
di
vendita.
1-ter.
E'
vietata
la
somministrazione
agli
animali
da
allevamento
di
mangimi
contenenti
proteine
derivanti
da
tessuti
animali
incompatibili
con
l'alimentazione
naturale
ed
etologica
delle
singole
specie.
Negli
allevamenti
ittici
e'
consentita
la
somministrazione
di
mangimi
contenenti
proteine
di
pesce.
Con
decreto
del
Ministro
della
sanita',
di
concerto
con
il
Ministro
delle
politiche
agricole
e
forestali,
da
emanare
entro
tre
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
disposizione,
sono
definiti
i
criteri
e
le
disposizioni
per
l'attuazione
del
presente
comma"; b)
il
comma
2
e'
sostituito
dai
seguenti:
"2.
E'
istituito
il
fondo
per
lo
sviluppo
dell'agricoltura
biologica
e
di
qualita',
alimentato
dalle
entrate
derivanti
dai
contributi
di
cui
al
comma
1,
nonche'
da
un
contributo
statale
pari
a
lire
15
miliardi
per
ciascun
anno
del
triennio
2001-2003.
Detto
fondo
e'
finalizzato
al
finanziamento
di
programmi
annuali,
nazionali
e
regionali,
concernenti:
a)
il
sostegno
allo
sviluppo
della
produzione
agricola
biologica
mediante
incentivi
agli
agricoltori
e
agli
allevatori
che
attuano
la
riconversione
del
metodo
di
produzione,
nonche'
mediante
adeguate
misure
di
assistenza
tecnica
e
codici
di
buona
pratica
agricola
per
un
corretto
uso
dei
prodotti
fitosanitari;
il
Ministro
delle
politiche
agricole
e
forestali,
con
decreto
da
emanare
entro
sessanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
disposizione,
determina
le
modalita'
di
erogazione
degli
incentivi
e
la
tipologia
delle
spese
ammissibili;
b)
il
potenziamento
dell'attivita'
di
ricerca
e
di
sperimentazione
in
materia
di
agricoltura
biologica,
nonche'
in
materia
di
sicurezza
e
salubrita'
degli
alimenti;
c)
l'informazione
dei
consumatori
sugli
alimenti
ottenuti
con
metodi
di
produzione
biologica,
sugli
alimenti
tipici
e
tradizionali,
nonche'
su
quelli
a
denominazione
di
origine
protetta.
2-bis.
Il
fondo
di
cui
al
comma
2
e'
ripartito
annualmente,
entro
il
31
dicembre
di
ciascun
anno,
con
decreto
del
Ministro
delle
politiche
agricole
e
forestali,
sentiti
gli
assessori
all'agricoltura
delle
regioni
nell'ambito
di
un'apposita
conferenza
di
servizi,
ai
sensi
dell'art.14
della
legge
07/08/1990,
n.241,
e
successive
modificazioni,
sulla
base:
a)
delle
proposte
di
programmi
regionali
che
gli
assessori
all'agricoltura
possono
presentare
al
Ministero
delle
politiche
agricole
e
forestali
entro
il
30
ottobre
di
ciascun
anno;
b)
delle
priorita'
stabilite
al
comma
2";
c)
dopo
il
comma
3
sono
inseriti
i
seguenti:
"3-bis.
Le
attivita'
di
ricezione
e
di
ospitalita',
compresa
la
degustazione
dei
prodotti
aziendali
e
l'organizzazione
di
attivita'
ricreative,
culturali
e
didattiche
svolte
da
aziende
agricole
nell'ambito
della
diffusione
di
prodotti
agricoli
biologici
o
di
qualita',
possono
essere
equiparate
ai
sensi
di
legge
alle
attivita'
agrituristiche
di
cui
all'art.2
della
legge
05/12/1985,
n.730,
secondo
i
principi
in
essa
contenuti
e
secondo
le
disposizioni
emanate
dalle
regioni
o
dalle
province
autonome.
3-ter.
In
deroga
alle
disposizioni
vigenti
e'
consentita
ai
produttori
di
prodotti
a
denominazione
di
origine
protette
(DOP),
a
indicazione
geografica
protette
(IGP)
e
con
attenzione
di
specificita'
(AS),
cui
ai
regolamenti
(CEE)
n.2081/92
e
n.2082/92
del
Consiglio,
del
14/07/1992,
ivi
compresi
i
prodotti
ammessi
a
tutela
provvisoria,
la
presentazione,
la
degustazione
e
la
vendita,
anche
per
via
telematica,
secondo
disposizioni
emanate
dalle
regioni
o
dalle
province
autonome.
Al
comma
8
dell'art.10
della
legge
21/12/1999,
n.526,
dopo
le
parole
"la
vendita
diretta"
sono
inserite
le
seguenti:
"anche
per
via
telematica"";
d)
dopo
il
comma
4
e'
inserito
il
seguente:
"4-bis.
Presso
il
Ministero
delle
politiche
agricole
e
forestali
e'
istituito
un
comitato
per
la
valorizzazione
e
la
tutela
del
patrimonio
alimentare
italiano,
con
il
compito
di
censire
le
lavorazioni
alimentari
tipiche
italiane,
nonche'
di
tutelarle,
valorizzarle
e
diffonderne
la
conoscenza
in
Italia
e
nel
mondo.
Del
comitato
fanno
parte
esperti
di
settore,
rappresentanti
delle
categorie
produttive,
delle
regioni
e
delle
amministrazioni
interessate.
Con
decreto
del
Ministro
delle
politiche
agricole
e
forestali
sono
dettate
le
regole
relative
alla
composizione
ed
al
funzionamento
del
Comitato,
che
svolge
anche
le
funzioni
e
le
attivita'
del
comitato
di
cui
ai
commi
3,
4
e
5
dell'art.8
del
Dlg
30/04/1998,
n.173,
che
e'
soppresso". Comma 2 In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art.59 della legge 23/12/1999, n.488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. DECRETO 3 GENNAIO 2002
IL
MINISTRO
DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
E
FORESTALI
Visto
l'art.
59
della
legge
23
dicembre
1999,
n.
488,
inerente
lo
sviluppo
dell'agricoltura
biologica
e
di
qualita';
Visto
l'art.
123
della
legge
23
dicembre
2000,
n.
388,
relativo
alla
promozione
dello
sviluppo
delle
aziende
agricole
e
zootecniche
biologiche;
Visto
in
particolare
il
comma
1,
lettera
a)
del
predetto
art.
123,che
sostituisce
il
comma
1
dell'art.
59
della
legge
23
dicembre
1999,n.
488,
introducendo,
per
i
fertilizzanti
da
sintesi,
il
contributo
annuo
nella
misura
del
2%
del
fatturato
dell'anno
precedente;
Visto
il
regolamento
(CEE)
del
consiglio
n.
2092/91
del
24
giugno
1991,
relativo
al
metodo
di
produzione
biologico
dei
prodotti
agricoli
ed
all'indicazione
di
tale
metodo
sui
prodotti
agricoli
e
sulle
derrate
alimentari
e
sue
successive
modifiche
ed
integrazioni;
Vista
la
legge
19
ottobre
1984,
n.
748,
recante
nuove
norme
per
la
disciplina
dei
fertilizzanti,
e
successive
modifiche
ed
integrazioni;
Vista
la
circolare
n.
8
del
13
settembre
1999
del
Ministero
delle
politiche
agricole
e
forestali,
recante
il
quadro
di
riferimento
per
l'utilizzazione
dei
fertilizzanti
in
agricoltura
biologica;Vista
la
nota
dell'Istituto
sperimentale
per
la
nutrizione
delle
piante
di
Roma,
con
la
quale
si
individua
l'elenco
dei
fertilizzanti
da
sintesi
soggetti
al
versamento
del
contributo
di
cui
all'art.
123
della
citata
legge
n.
388
del
2000;
Considerato
che
per
fertilizzanti
"da
sintesi",
ai
sensi
del
citato
regolamento
CEE
2092/91,
sono
da
intendere
quelli
ottenuti
mediante
un
processo
di
sintesi
industriale;
Ritenuto
che
il
contenuto
di
prodotto
da
sintesi
soggetto
a
contributo
debba
corrispondere
al
titolo
minimo
dichiarabile,
come
previsto
negli
allegati
tecnici
alla
citata
legge
n.
748
del
1984;
Considerato
che
la
legge
n.
748
del
1984
intende
per
titolare
all'immissione
di
commercio
il
responsabile,
come
definito
ai
punti
1.1.5;
1.2.5;
1.3.5,
dell'allegato
2
alla
medesima
legge;
Considerato
che
le
date
di
promulga
e
di
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
legge
n.
338
del
2000,
rispettivamente
23
e
29
dicembre
2000,
non
hanno
consentito
ai
titolari
del
versamento
del
contributo,
nel
formulare
i
prezzi
di
vendita
dei
prodotti
per
l'anno
2000,
di
tenere
conto
della
incidenza
del
contributo
sui
prodotti
venduti
nel
corso
dello
stesso
anno;
Considerato
il
principio
di
carattere
generale
sancito
a
favore
del
contribuente
dall'art.
3,
comma
1,
della
legge
27
luglio
2000,
n.
212,
in
base
al
quale
le
disposizioni
tributarie
non
hanno
effetto
retroattivo;
Ritenuto
che,
per
le
ragioni
di
cui
ai
due
capoversi
precedenti,
il
versamento
del
contributo
possa
interessare
la
sola
commercializzazione
dei
fertilizzanti
venduti
a
partire
dal
1
gennaio
2001; Decreta:
Art.
1.
1.
I
fertilizzanti
da
sintesi
di
cui
al
comma
1
dell'art.
59
della
legge
23
dicembre
1999,
n.
488,
come
sostituito
dall'art.
123,
comma
1,
lettera
a),
della
legge
23
dicembre
2000,
n.
388,
soggetti
al
versamento
del
contributo
del
2%,
sono
quelli
indicati
nell'allegato
1
al
presente
decreto,
che
ne
fa
parte
integrante.
Art.
2.
1.
Nel
caso
in
cui
i
fertilizzanti
di
cui
all'art.
1
siano
costituiti
solo
per
una
parte
del
fertilizzante
da
sintesi
posto
in
commercio,
il
contributo
e'
versato
in
proporzione
alla
quantita'
del
fertilizzante
da
sintesi
presente
nello
stesso. Art. 3. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212, in sede di prima applicazione del comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'art. 123, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contributo sui fertilizzanti da sintesi e' versato dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio entro il termine del 15 luglio 2001 relativamente al fatturato del primo semestre 2001 ed entro il 15 gennaio 2002 relativamente al fatturato del secondo semestre 2001. 2. A decorrere dal 2002, il versamento del contributo annuale e' effettuato: a) entro il 15 luglio in relazione al fatturato del primo semestre; b) entro il 15 gennaio dell'anno successivo in relazione al fatturato del secondo semestre. 3. Le modalita' di versamento del contributo sono quelle indicate nell'art. 1 (qui sotto in corsivo) del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2000. Art. 1. Il contributo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, deve essere versato dai soggetti indicati nel comma medesimo al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583 del capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo d'imputazione. Art. 2. Il contributo di cui all'art. 1, deve essere effettuato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralita' scadente il 15 luglio 2000 e si riferisce al fatturato annuo dei prodotti di cui al richiamato art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'anno precedente.
Concimi
CE
Allegato
1.A
alla
legge
n.
748/1984 Concimi
semplici: calciocianamide; calciocianamide
nitrata; urea; crotonilidendiurea; isobutilidendiurea; urea
formaldeide; concime
azotato
contenente
crotonilidendiurea; concime
azotato
contenente
isobutilidendiurea; concime
azotato
contenente
urea-formaldeide; solfato
ammonico
con
inibitore
della
nitrificazione
(diciandiamide); solfonitrato
d'ammonio
con
inibitore
della
nitrificazione
(diciandiamide); urea-ammonio
solfato. Concimi
composti: concime
NPK
contenente
crotonilidendiurea
o
isobutilidendilifea
o
urea-formaldeide; concime
NP
contenente
crotonilidendiurea
o
isobutilidendiurea
o
urea-formaldeide; concime
NK
contenente
crotonilidendiurea
o
isobutilidendiurea
o
urea-formaldeide; Concimi
liquidi; soluzione
di
nitrato
di
ammonio-urea; soluzione
di
concime
azotato
con
urea
formaldeide; sospensione
di
concime
azotato
con
urea
formaldeide.
Concimi
a
base
di
microelementi:
boro
etanolammina;
chelato
di
cobalto;
soluzione
di
concime
al
cobalto
(se
chelato);
chelato
di
rame;
concime
a
base
di
rame
(se
chelato);
soluzione
di
concime
di
rame
(se
chelato);
chelato
di
ferro;
soluzione
di
concime
a
base
di
ferro
(se
chelato);
chelato
di
manganese;
concime
in
soluzione
a
base
di
manganese
(se
chelato);
chelato
di
zinco;
concime
in
soluzione
a
base
di
zinco
(se
chelato);
miscela
di
microelementi
solida
(se
chelato);
miscela
di
microelementi
fluida
(se
chelato). Concimi
nazionali
Allegato
1.b
soggetti
e
contributo Concimi minerali semplici:
calciocianamide
nitrata; urea;
urea
formaldeide;
concime
azotato
contenente
urea-formaldeide;
crotonilidendiurea;
concime
azotato
contenente
crotonilidendiurea;
isobutilidendiurea;
concime
azotato
contenente
isobutilidendiurea;
ossammide;
urea-calcionitrato;
solfato
ammonico
con
inibitore
della
nitrificazione
(diciandiammide);
urea
con
diciandiammide
(DCD);
solfonitrato
d'ammonio
con
inibitore
della
nitrificazione
(diciandiammide);
urea-ammonio
solfato;
ammoniaca
anidra;
soluzioni
ammoniacali;
soluzione
di
nitrato
di
ammonio-urea;
soluzione
di
concime
azotato
con
urea
formaldeide;
sospensione
di
concime
azotato
con
urea
formaldeide.
Concimi
minerali
composti:
concime
NPK
contenente
crotonilidendiurea
o
isobutilidendiurea
o
urea-formaldeide;
concime
NP
contenente
crotonilidendiurea
o
isobutilidendiurea
o
urea-formaldeide;
concime
NK
contenente
crotonilidendiurea
o
isobutilidendiurea
o
urea-formaldeide.
Concimi
a
base
di
microelementi:
boro
etanolammina;
chelato
di
cobalto;
soluzione
di
concime
al
cobalto
(se
chelato);
chelato
di
rame;
concime
a
base
di
rame
(se
chelato);
soluzione
di
concime
di
rame
(se
chelato);
chelato
di
ferro;
soluzione
di
concime
a
base
di
ferro
(se
chelato);
chelato
di
manganese;
concime
in
soluzione
a
base
di
manganese
(se
chelato);
chelato
di
zinco;
concime
in
soluzione
a
base
di
zinco
(se
chelato);
miscela
di
microelementi
solida
(se
chelato);
miscela
di
microelementi
fluida
(se
chelato).
Concimi
organo-minerali:
concime
organo-minerale
azotato
(se
ottenuto
con
un
concime
di
sintesi);
concime
organo-minerale
azotato
in
sospensione
(se
ottenuto
con
un
concime
di
sintesi);
concime
organo-minerale
NP
(se
ottenuto
con
un
concime
di
sintesi);
concime
organo-minerale
NP
in
sospensione
(se
ottenuto
con
un
concime
di
sintesi);
concime
organo-minerale
NK
(se
ottenuto
con
un
concime
di
sintesi);
concime
organo-minerale
NK
in
sospensione
(se
ottenuto
con
un
concime
di
sintesi);
concime
organo-minerale
NPK
(se
ottenuto
con
un
concime
di
sintesi); concime organo-minerale NPK in sospensione (se ottenuto con un concime di sintesi).
CIRCOLARE 6 maggio 2002, n.2 Agli operatori del settore dei fertilizzanti di sintesi Il decreto ministeriale del 3 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, contiene l'elenco dei fertilizzanti soggetti al versamento di cui all'art. 123 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000. Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire le istruzioni relative alla disposizione sopramenzionata. Relativamente all'art. 3 del decreto di cui trattasi, si evidenzia che la legge n. 388/2000, pubblicata il 23 dicembre 2000, dispone gli obblighi del titolare della immissione in commercio di fertilizzanti (2% del fatturato realizzato nel 2001) a partire dal 1 gennaio dello stesso anno. Per "titolare delle autorizzazioni alle immissioni in commercio dei prodotti", cosi' come indicato nell'art. 123 della legge finanziaria 2001, si intendono i "produttori nazionali" di fertilizzanti e gli "importatori" di questi. Per quanto attiene le modalita' di versamento del contributo indicato dal decreto 18 marzo 2002 (pagamento per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, effettuato entro il 15 luglio 2001 e quello per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, effettuato entro il 15 gennaio 2002), essendo il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2002, la data di versamento dello stesso, per l'intero anno 2001, non puo' essere se non successiva a quella della pubblicazione del decreto di cui sopra. Cio' in coerenza con il principio di carattere generale sancito a favore del contribuente da una norma di rango primario (art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, i contributi relativi all'anno 2001 di cui all'art. 123 della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, possono essere versati entro sessanta giorni dal 18 marzo 2002, cioe' entro il 16 maggio 2002.
|
Inviare
a
marianoalessio@tiscali.it
un
messaggio
di
posta
elettronica
contenente
domande
o
commenti
su
questo
sito
Web.
Copyright
©
2002
S.I.L.C. sas di Elisabetta Ceccato
|