A.G.E.R.
Borsa
Merci
Bologna
ASSOCIAZIONE
GRANARIA
EMILIANA
ROMAGNOLA
CONTRATTO
ITALIANO
PER
FERTILIZZANTI
MINERALI
«Rinfusa/Sacchi
-
Franco
camion
e/o
altro
veicolo»
Redatto
a
.............................
il.........................................................
a
conferma
del
contratto
già
stipulato
fra
le
parti.
Venditore:..........................................................................................................................................................................
Compratore:......................................................................................................................................................................
Mediatore:….....................................................................................................................................................................
a
tutte
le
condizioni
generali
elencate
oltre
a
quelle
stampate
e
manoscritte
del
presente
contratto,
da
interpretarsi,
ove
occorresse,
secondo
gli
Usi
commerciali
della
Piazza
di
Bologna
e
sottoposte
alle
condizioni
dello
Statuto
e
dei
Regolamenti
dell’Associazione,
oggi
vigenti.
Tipologia
merce:
…...........................................................................................................................................................
(secondo
definizione
di
legge)
Confezionamento:
a)
rinfusa
b)
sacchi
25
Kg
c)
sacchi
50
Kg
d)
sacconi
da
Kg
………
Condizionamento:
secondo
caratteristiche
di
legge.
Quantità/kg/Tonnellate:.....................................................................................................................................................
(in
difetto
di
indicazione
tassativa,
è
tollerata
una
esecuzione
in
più
o
meno
del
2%
della
quantità
contrattata).
Consegna/Spedizione:
……...........................................................................................……………...
Epoca
di
Ritiro:
...................................................................................................……………………………
Prezzo
Euro/Tonnellata:
…...............................................................................................………………………………
Merce
resa
franco
:
…...............................................................................................…………………………………...
Pagamento:
……………………...................................................................……………………………………………
Mediazione:…………………….......................................................................................................................................
Condizioni
particolari:……...............................................................................................................................................
CONDIZIONI
GENERALI
Oltre
alle
condizioni
tanto
manoscritte
che
stampate,
il
presente
contratto
è
regolato
dalle
seguenti
clausole:
-
Ogni
consegna,
deve
considerarsi
come
contratto
separato.
-
I
termini
di
tempo
che
nel
presente
contratto
sono
espressi
in
giorni,
s’intendono
consecutivi,
salvo
diversa
specificazione.
-
Il
sabato
è
considerato,
convenzionalmente,
festivo
a
tutti
gli
effetti
contrattuali.
Sono,
inoltre,
considerati
festivi
i
giorni
dichiarati
tali
nel
luogo
di
esecuzione
del
contratto
e
la
parte
ivi
residente
deve
darne
comunicazione
in
tempo
utile
alla
controparte.
I
PARTE
(ABBUONI
-
RECLAMI
-
CAMPIONAMENTO)
Art.
I
QUALITÀ
La
merce
deve
rispondere
alle
norme
vigenti
in
materia
(Legge
748/84)
Art.
II
–
RECLAMI
Di
qualunque
reclamo
e/o
contestazione
che
il
Compratore
intendesse
sollevare
al
Venditore
per
la
merce
ricevuta,
deve
darne
comunicazione
per
telegramma
o
altro
mezzo
espressamente
concordato
fra
le
parti
secondo
le
seguenti
modalità:
-
Al
momento
della
consegna,
anche
con
annotazione
contestuale
sul
documento
di
trasporto
nel
caso
di
ammanchi;
-
Entro
30
(trenta)
giorni
lavorativi
successivi
al
ricevimento
della
merce,
per
carenze
relative
alle
caratteristiche
fisiche
del
prodotto,
fermo
restando
che
lo
stesso
sia
stato
conservato
in
locale
idonei
e
con
la
dovuta
diligenza.
Il
reclamo
deve
contenere,
pena
la
nullità,
l’esposizione
specifica
delle
caratteristiche
contestate.
Qualora
la
merce
venga
consegnata
per
conto
del
Venditore
da
altra
ditta,
in
filiere,
il
reclamo
dev’essere
contestualmente
inviato
per
conoscenza
anche
a
chi
ha
effettuato
la
consegna.
I
Venditori/Compratori
intermedi
dovranno
ritrasmettere
tale
comunicazione
al
loro
diretto
Venditore/Compratore
entro
il
giorno
lavorativo
successivo
a
quello
di
ricevimento
della
comunicazione.
Art.
III
-
CAMPIONAMENTO
-
ANALISI
a)
Campionamento
In
caso
di
contestazione
il
campionamento
dovrà
avvenire
secondo
le
modalità
previste
dalla
legge
e
dal
seguente
articolo.
L’onere
e
l’obbligo
del
prelevamento
dei
campioni
sigillati
-
se
richiesto
-
competono
al
Venditore
per
le
vendite
“franco
partenza”
ed
al
Compratore
per
le
vendite
“franco
arrivo”.
Il
campionamento
dev’essere
effettuato,
salvo
patto
contrario,
nel
luogo
di
consegna
della
merce
in
almeno
due
esemplari
per
ogni
singolo
ricevimento,
in
contraddittorio
fra
chi
riceve
e
chi
effettua
la
consegna
(siano
essi
il
Venditore
od
il
Compratore
oppure,
in
mancanza
di
questi,
il
vettore,
il
quale,
anche
senza
alcuna
specifica
autorizzazione,
rappresenterà
ad
ogni
effetto
-
nel
campionamento
-
la
parte
che
gli
ha
affidato
il
mandato
di
trasporto)
e
dovranno
essere
conservati
diligentemente
dalle
parti.
In
caso
di
rifiuto
ad
effettuare
il
campionamento
in
contraddittorio,
la
parte
diligente
è
autorizzata,
dandone
immediata
comunicazione
alla
controparte,
a
mezzo
telegramma
o
altro
mezzo
espressamente
concordato
fra
le
parti,
a
procedere
al
prelevamento
e
suggellamento
dei
campioni
a
mezzo
di
Pubblico
Ufficiale.
b)
Analisi
In
caso
di
reclamo,
il
campione
od
i
campioni
dovranno
essere
presentati
per
l’analisi,
sotto
pena
di
decadenza
al
laboratorio
dell'A.G.E.R.
di
Bologna
ove
non
diversamente
indicato,
oppure,
in
deroga,
a
un
laboratorio
fissato
dalle
parti
scelto
tra
quelli
di
cui
all’elenco
allegato:
-
entro
8
(otto)
giorni
consecutivi
se
depositati,
o
5
(cinque)
giorni
consecutivi
se
spediti
a
mezzo
Posta,
decorrenti
dal
giorno
successivo
al
prelevamento;
Qualora
il
Venditore
intenda
avvalersi
della
“contro-analisi”,
deve
presentare
-
sotto
pena
di
decadenza
-
allo
stesso
Laboratorio
d’analisi
nei
termini
suindicati,
decorrenti
dal
giorno
successivo
al
ricevimento
del
reclamo
stesso,
il
campione
od
i
campioni
validi
in
suo
possesso,
dando
di
ciò
contestuale
notizia
alla
controparte,
a
mezzo
telegramma
o
altro
mezzo
concordato
tra
le
parti.
All’atto
della
presentazione
dei
campioni
per
la
“contro-analisi”,
al
Laboratorio
dovrà
essere
specificato
che
trattasi
di
“contro-analisi”
e
dichiarato
il
nominativo
della
controparte.
Tale
nominativo
dovrà
essere
riportato
anche
sul
referto
di
analisi
da
inviarsi,
a
cura
del
Laboratorio
stesso,
alle
parti
interessate.
Alla
Controanalisi
potranno
presenziare
le
parti
o
loro
delegati
a
seguito
di
espressa
richiesta.
In
conseguenza
del
ricorso
alla
seconda
analisi,
sarà
considerata
finale
e
definitiva
la
media
delle
risultanze.
Le
spese
d’analisi
e
contro-analisi,
per
le
quote
relative
ai
dati
deficitari,
sono
a
carico
della
parte
soccombente.
II
PARTE
(ESECUZIONE
-
PAGAMENTO
-
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA)
Art.
IV
-
QUANTITÀ
Quando
la
quantità
pattuita
è
seguita
dalla
parola
“circa”
è
facoltà
di
consegnare
il
2%
in
più
o
in
meno
della
quantità
pattuita,
per
ogni
singola
quota.
La
tolleranza
del
2%
va
riferita
ad
ogni
singola
quota
contrattuale.
Art.
V
-
TERMINI
E
DISPOSIZIONI
PER
L’ESECUZIONE
DEL
CONTRATTO
I
termini
e
le
disposizioni
per
l’esecuzione
del
contratto
devono
intendersi
riferiti
al
luogo
stabilito
per
la
consegna
e/o
spedizione
e
regolati
come
segue:
a)
per
contratti
stipulati
alla
condizione
di
consegna
prontissima,
la
merce
si
intende
a
disposizione
del
Compratore
dalla
data
di
conclusione
del
contratto.
Il
Venditore
accorda
al
Compratore
una
franchigia
di
3
(tre)
giorni
lavorativi
successivi
alla
data
contrattuale.
b)
Per
contratti
stipulati
alla
condizione
di
consegna
pronta/disponibile,
la
merce
s’intende
a
disposizione
del
Compratore
dal
giorno
lavorativo
successivo
a
quello
della
conclusione
del
contratto.
Il
Venditore
accorda
al
Compratore
una
franchigia
di
8
(otto)
giorni
lavorativi
successivi
alla
data
contrattuale.
c)
Per
i
contratti
stipulati
alla
condizione
di
consegna
differita
in
una
o
più
epoche,
il
Venditore
accorda
al
Compratore
una
franchigia
di
8
(otto)
giorni
lavorativi
per
il
ritiro
della
merce.
Detta
franchigia
decorre
dal
giorno
lavorativo
successivo
a
quello
della
messa
a
disposizione.
I
predetti
termini
di
franchigia
valgono
anche
per
l’esecuzione
delle
vendite
stipulate
alla
condizione
“franco
arrivo”.
La
messa
a
disposizione
da
parte
del
Venditore,
da
effettuare
entro
il
termine
contrattuale,
dev’essere
fatta
a
mezzo
telegramma
o
altro
mezzo
concordato
tra
le
parti,
in
uno
dei
giorni
lavorativi
del
periodo
contrattuale
e
deve
contenere
indicazioni
sufficientemente
chiare
affinché
il
Compratore
possa
adeguarvisi
con
normale
diligenza,
con
particolare
riferimento
al
contratto,
alla
merce,
alla
quantità
ed
al
luogo
di
consegna.
Se
fatta
l’ultimo
giorno
lavorativo
di
detto
periodo,
dev’essere
comunicata
per
telegramma
presentato
entro
e
non
oltre
le
ore
12
(dodici).
Negli
altri
giorni
del
periodo
contrattuale,
la
messa
a
disposizione
dovrà
essere
rispettivamente
presentata/trasmessa
entro
e
non
oltre
le
ore
18
(diciotto).
Se
presentata/trasmessa
dopo
le
ore
18
(diciotto),
la
messa
a
disposizione
s’intende
valida,
ad
ogni
effetto,
come
fatta
il
giorno
lavorativo
successivo.
Tuttavia,
al
Venditore
è
accordata
la
facoltà
di
anticipare
l’invio
della
comunicazione
della
messa
a
disposizione
anche
nei
5
(cinque)
giorni
lavorativi
precedenti
il
periodo
previsto
in
contratto,
purché
rimangano
immutati
i
termini
di
tutti
gli
altri
adempimenti
contrattuali.
La
franchigia
-
in
tal
caso
-
decorrerà
dal
primo
giorno
lavorativo
del
periodo
contrattuale.
In
caso
di
vendita
con
la
condizione
“ritiro”,
il
Venditore
deve
effettuare
la
messa
a
disposizione
entro
l’ultimo
giorno
lavorativo
precedente
il
periodo
previsto
per
il
ritiro
stesso.
In
caso
di
più
messe
a
disposizioni
riferentesi
ad
una
medesima
quota,
il
quantitativo
non
dovrà
essere
inferiore
alla
normale
portata
di
un
autotreno,
per
singolo
luogo
di
consegna,
salvo
diversa
pattuizione.
Per
i
contratti
che
prevedono
l’esecuzione
“prontissima”
e
“pronta/disponibile”,
non
è
richiesta
la
messa
a
disposizione.
Per
consegna
o
spedizione
o
ritiro
a
decade
o
quindicina
o
mensile,
s’intendono:
a)
per
prima
decade:
il
periodo
del
mese
che
va
dal
1°
al
10°
giorno
incluso;
b)
per
seconda
decade:
il
periodo
del
mese
che
va
dall’11°
al
20°
giorno
incluso;
c)
per
terza
decade:
il
periodo
del
mese
che
va
dal
21°
all’ultimo
giorno
(incluso)
del
mese;
d)
per
prima
quindicina:
il
periodo
del
mese
che
va
dal
1°
al
15°
giorno
incluso;
e)
per
seconda
quindicina:
il
periodo
del
mese
che
va
dal
16°
all’ultimo
giorno
(incluso)
del
mese;
f)
per
mensile:
il
periodo
del
mese
che
va
dal
1°
all’ultimo
giorno
(incluso)
di
ogni
mese
convenuto.
Art.
VI
-
MANCATA
OSSERVANZA
DEI
TERMINI
DI
ESECUZIONE
La
mancata
osservanza
dei
termini
di
consegna
o
spedizione
da
parte
del
Venditore
o
di
ritiro
da
parte
del
Compratore,
nonché
il
mancato
invio
delle
disposizioni
da
parte
di
chi
spetta,
danno
facoltà
all’altro
contraente
di
ritenere
risolto
il
contratto:
a)
scaduta
la
normale
franchigia,
per
la
merce
contrattata
alle
condizioni
di
“prontissima”,
“pronta/disponibile”
o
comunque
quando
l’esecuzione
debba
iniziare
entro
15
(quindici)
giorni
consecutivi
e
successivi
alla
data
della
contrattazione;
b)
negli
altri
casi,
decorsi
2
(due)
giorni
lavorativi
successivi
alla
scadenza
dei
termini
contrattuali
di
consegna
o
ritiro
o
spedizione
della
merce.
Durante
i
predetti
due
giorni,
il
Venditore
ha
il
dovere/diritto
di
consegnare
ed
il
Compratore
il
diritto/dovere
di
ritirare
la
merce,
restando
però
a
carico
della
parte
negligente
l’eventuale
differenza
esistente
tra
il
prezzo
di
Mercato
corrente
alla
data
di
scadenza
della
franchigia
e
quello
alla
data
dell’effettiva
consegna
o
ritiro
o
spedizione.
(in
mancanza
di
mercuriale
di
mercato
il
prezzo
di
riferimento
sarà
stabilito
da
un
Collegio
Arbitrale
da
nominarsi
con
le
modalità
previste
dal
regolamento
Arbitrale).
L’eventuale
differenza-prezzo
non
è
reclamabile
qualora
il
Compratore
abbia
effettuato
il
finanziamento
nei
termini
di
franchigia
preesistenti.
L’inadempienza
di
una
delle
parti,
dà
sempre
diritto
all’altra
parte
al
risarcimento
delle
differenze
di
prezzo
e
spese
relative.
Art.
VII
-
LUOGO
E
MODALITÀ
DI
CONSEGNA
Per
luogo
di
consegna,
s’intende
la
località
nella
quale
il
Venditore
si
è
obbligato
a
consegnare
la
merce
al
Compratore
a
proprio
rischio
e
spese
e
sotto
la
propria
responsabilità.
Per
le
vendite
effettuate
alla
condizione
di
franco
partenza,
è
fatto
obbligo
al
Venditore
di
indicare
nella
messa
a
disposizione,
il
luogo
esatto
in
cui
la
merce
verrà
caricata.
Art.
VIII
-
DIRITTO
DI
RIFIUTO
DELLA
MERCE
Qualora
il
Compratore
ritenga
di
rifiutare
la
merce
perché
non
conforme
a
quanto
previsto
agli
art.
I
e
II,
e
per
quanto
reclamata,
potrà
sollevare
formale
contestazione
alla
propria
controparte
entro
e
non
oltre
8
(otto)
giorni
lavorativi.
In
caso
di
mancato
accordo
il
diritto
di
rifiuto
dovrà
essere
convalidato
da
un
Collegio
Arbitrale
nominato
ai
sensi
del
vigente
Regolamento
Arbitrale.
Art.
IX
-
PAGAMENTO
Il
pagamento
dovrà
salvo
diversa
pattuizione,
essere
effettuato
al
domicilio
del
Venditore
e/o
spedizioniere
incaricato,
per
contanti
e
franco
di
spese,
ad
ogni
singola
consegna.
Per
“pagamento
pronto”,
s’intende
un
pagamento
da
effettuarsi
entro
e
non
oltre
gli
8
(otto)
giorni
successivi
alla
consegna
o
ritiro
o
spedizione
della
merce.
Per
pagamenti
“differiti”,
cioè
oltre
8
(otto)
giorni
di
cui
al
comma
precedente,
la
decorrenza
dei
termini
inizia
dal
giorno
successivo
a
quello
di
consegna,
ritiro
o
spedizione.
Nel
caso
di
precedenti
fatture
scoperte
relative
a
pagamenti
scaduti
per
forniture
di
merce
del
presente
contratto,
il
Venditore
avrà
la
facoltà
di
sospendere
le
ulteriori
consegne
e,
previa
messa
in
mora
telegrafica
o
a
mezzo
altro
mezzo
concordato
tra
le
parti
di
8
(otto)
giorni
-
se
non
liquidate
-
di
dichiarare
risolto
il
contratto
per
colpa
della
parte
morosa.
Anche
per
la
merce
che,
nel
frattempo,
venisse
messa
a
disposizione,
il
Venditore
ha
la
facoltà
di
sospendere
la
consegna
come
più
sopra
indicato.
Gli
Oneri
derivanti
da
tale
sospensione,
sono
a
carico
del
Compratore.
Per
le
fatture
scoperte
relative
a
pagamenti
scaduti
di
altri
contratti,
il
Venditore
avrà
la
facoltà
di
sospendere
le
ulteriori
consegne
e,
previa
messa
in
mora
telegrafica
o
a
mezzo
altro
mezzo
concordato
tra
le
parti
di
8
(otto)
giorni
-
se
non
liquidate
-
di
chiedere
la
risoluzione
del
contratto
con
reciproca
rifusione
delle
eventuali
differenze
prezzo
e
con
diritto
di
compensazione
tra
tali
differenze
e
l’ammontare
delle
fatture
scoperte.
Qualsiasi
reclamo
che
il
Compratore
abbia
in
corso
per
merce
ricevuta,
non
lo
esonera
dal
corrispondere
al
Venditore,
nei
termini
stabiliti,
il
90%
(novanta
per
cento)
del
valore
della
merce,
fatto
salvo
il
caso
in
cui
non
sia
stato
esercitato
il
diritto
di
rifiuto.
Qualora
l’importo
trattenuto
risultasse
eccedente
rispetto
a
quello
effettivamente
dovuto,
il
debitore
dovrà
corrispondere
anche
gli
interessi
conteggiati
in
base
al
“Prime
Rate”
maggiorato
di
2
(due)
punti.
In
caso
di
pre-finanziamento
della
merce,
qualora
alla
scadenza
della
franchigia
il
Compratore
non
abbia
provveduto
al
ritiro,
il
Venditore
-
se
non
intende
concedere
la
dilazione
dei
termini
di
consegna
-
deve
provvedere
alla
restituzione
del
finanziamento
con
la
maggiorazione
degli
interessi
come
sopra
indicati,
entro
il
giorno
lavorativo
successivo,
dandone
contestuale
comunicazione
alla
controparte.
Art.
X
-
INADEMPIENZE
Salvo
i
casi
di
forza
maggiore,
l’eventuale
inesecuzione
del
presente
contratto
o
di
qualsiasi
quota
di
esso,
anche
se
avviene
per
riconosciuto
diritto
al
rifiuto
da
parte
del
Compratore
di
ricevere
merce
non
corrispondente
alle
condizioni
di
contratto
ai
termini
del
precedente
Articolo
VIII,
darà
diritto
-
esclusivamente
per
la
quota-parte
non
eseguita
-
alla
risoluzione
del
contratto
stesso.
La
parte
inadempiente
dovrà
rimborsare
l’ammontare
delle
differenze
eventuali
tra
il
prezzo
di
contratto
ed
il
prezzo
corrente
al
manifestarsi
della
inadempienza,
da
valutarsi
ai
sensi
dell’art.
VI.
Saranno
a
carico
della
parte
inadempiente
gli
interessi
sulle
eventuali
differenze
prezzo,
calcolati
in
base
al
“Prime
Rate”
maggiorato
di
2
(due)
punti
decorrenti
dal
giorno
in
cui
si
è
manifestata
l’inadempienza,
sino
a
quello
del
pagamento.
La
parte
adempiente,
previo
avviso
a
mezzo
telegramma
o
altro
mezzo
concordato
tra
le
parti
alla
parte
inadempiente
entro
5
(cinque)
giorni
consecutivi
e
successivi
dalla
data
dell’inadempienza,
potrà
procedere
al
riacquisto
od
alla
vendita
della
quota
non
eseguita,
a
mezzo
di
Pubblico
mediatore,
restando
in
tutti
i
casi
a
carico
della
parte
inadempiente
le
eventuali
differenze,
perdite
e
spese
relative.
Sarà
considerato
senz’altro
inadempiente
il
contraente
che
fosse
dichiarato
fallito
od
in
moratoria
e
che
convocasse
i
creditori
per
ottenere
un
concordato
stragiudiziale
o
giudiziale
e
che,
comunque,
sospendesse
notoriamente
i
pagamenti.
In
tal
caso,
l’altro
contraente
avrà
la
facoltà
di
procedere
immediatamente
-
sempre
previo
avviso
per
telegramma
o
altro
mezzo
concordato
tra
le
parti
alla
controparte
od
al
suo
agente
od
intermediario
dell’affare
-
al
riacquisto
od
alla
rivendita
oppure,
a
sua
scelta,
al
rimborso
della
differenza
tra
il
prezzo
di
contratto
e
quello
corrente,
di
tutte
le
quote
del
contratto
non
ancora
eseguite
al
prodursi
delle
situazioni
di
cui
sopra,
ivi
comprese
quelle
per
le
consegne
future,
ed
avrà
diritto
al
rimborso
od
alla
insinuazione,
quale
creditore
della
liquidazione
o
del
fallimento,
delle
eventuali
differenze,
perdite
e
spese;
dovrà
dar
conto
degli
eventuali
utili,
col
diritto
però
di
compensare
gli
utili
con
le
perdite,
anche
se
derivanti
dalla
liquidazione
del
presente
o
di
altri
contratti
in
corso
con
lo
stesso
contraente.
Art.
XI
-
CAUSE
DI
FORZA
MAGGIORE
In
caso
di
causa
di
forza
maggiore
indipendenti
dalla
volontà
delle
parti
che
impediscano,
in
maniera
definitiva,
l’esecuzione
del
contratto,
lo
stesso
s’intenderà
risolto
per
la
parte
da
eseguire.
Se
l’impedimento
ha
carattere
temporaneo,
il
termine
di
esecuzione
verrà
prorogato
di
tanti
giorni
quanti
sono
i
giorni
di
impedimento.
Qualora
l’impedimento
superi
15
(quindici)
giorni,
il
contratto
o
la
quota
non
eseguita,
è
risolto/a
nel
rispetto
delle
eventuali
differenze
di
prezzo.
La
parte
che
invoca
la
causa
di
forza
maggiore
deve
darne
comunicazione
al
suo
insorgere,
comunque
non
oltre
3
(tre)
giorni,
a
mezzo
telegramma
o
altro
mezzo
concordato
tra
le
parti,
alla
propria
controparte
con
l’obbligo
di
fornire
la
prova
certa
del
sopraggiunto
impedimento.
Art.
XII
-
RISCHI
DI
VIAGGIO
La
merce
spedita
sotto
qualsiasi
forma,
salvo
contraria
pattuizione,
viaggia
per
conto,
rischio
e
pericolo
del
Compratore.
Sono
considerati
rischi
di
viaggio
quelli
che
possono
verificarsi
durante
il
trasporto
e
per
i
quali
l’azione
di
rivalsa
va
esercitata
dal
ricevente
in
base
al
contratto
di
trasporto
nazionale,
nei
confronti
del
vettore,
se
ed
in
quanto
possa
essere
esercitata
(essendo
compresi
fra
i
rischi
del
Compratore
anche
quelli
dipendenti
da
forza
maggiore).
Il
Compratore
è
tenuto
a
notificare
immediatamente
a
mezzo
telegramma
o
altro
mezzo
concordato
tra
le
parti
al
Venditore
i
cali,
gli
ammanchi
e
le
avarie
che
non
siano
imputabili
al
trasporto
comprovandoli
con
apposito
verbale
e/o
con
altra
valida
dichiarazione
sottoscritta
dal
vettore
e/o
da
pubblico
ufficiale.
Art.
XIII
-
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Le
parti
s’impegnano
a
demandare
la
risoluzione
di
qualsiasi
controversia
che
insorgesse
in
ordine
alla
validità
od
alla
esecuzione
del
presente
contratto,
ad
Arbitrato
irrituale
da
esperirsi
secondo
il
Regolamento
Arbitrale
dell’Associazione
che
le
parti
dichiarano
di
ben
conoscere
ed
accettare
ed
al
quale
si
rinvia
per
quanto
qui
non
espressamente
disciplinato.
III
PARTE
(ARBITRATO)
Art.
XIV
-
ARBITRATO
IRRITUALE
Con
riferimento
al
contratto
fra
le
parti
intercorso
-
che
richiami
il
presente
contratto-tipo
-
o
all’impegno
derivante
da
patto
associativo,
qualsiasi
controversia,
comprese
quelle
relative
a
validità,
esecuzione,
risoluzione,
interpretazione,
ecc.,
sarà
obbligatoriamente
deferita
alla
decisione
di
arbitri
irrituali
amichevoli
compositori
i
quali
giudicheranno
“ex
bono
et
aequo”
senza
alcuna
formalità
di
legge,
ai
sensi
del
Regolamento
Arbitrale
dell’A.G.E.R.
di
Bologna
che
i
contraenti
dichiarano
di
conoscere
ed
accettare.
A
tutti
gli
effetti
-
ivi
compresi
quelli
di
cui
agli
articoli
1341
(clausola
compromissoria)
e
1342
(contrattazione
mediante
moduli
o
formulari)
del
C.C.
-
le
parti
si
obbligano
al
rispetto
del
Regolamento
Arbitrale
dell’Associazione
sopra
richiamato.
La
richiesta
dell’arbitrato,
con
l’indicazione
dell’Arbitro
nominato,
deve
essere
avanzata
a
pena
di
decadenza,
dalla
parte
interessata
alla
parte
avversa,
direttamente
o
per
il
tramite
dell’A.G.E.R.:
a)
entro
30
(trenta)
giorni
consecutivi
e
successivi
alla
data
del
ricevimento
della
merce,
a
mezzo
telegramma
o
altro
mezzo
concordato
tra
le
parti,
per
le
contestazioni
di
qualità
e
condizionamento
della
merce
e/o
all’attuato
esercizio
del
diritto
al
rifiuto
della
merce
stessa;
b)
entro
30
(trenta)
giorni
dal
termine
contrattuale
di
consegna
o
dalla
insorta
contestazione,
a
mezzo
lettera
raccomandata
o
telegramma
o
altro
mezzo
concordato
tra
le
parti,
in
tutti
gli
altri
casi.
Trascorsi
i
predetti
termini,
giudicheranno
gli
Arbitri
se
sia
ugualmente
procedibile
l’arbitrato,
in
quanto
giustificato
il
ritardo
della
richiesta.
Qualora
uno
dei
contraenti
si
rifiutasse
di
aderire
a
tale
forma
di
amichevole
componimento,
la
parte
interessata
ha
facoltà
di
richiedere
all’A.G.E.R.
l’arbitrato
d’ufficio
ai
sensi
del
Regolamento
Arbitrale
dell’Associazione
stessa.
Art.
XV
-
CONDIZIONI
SUPPLEMENTARI
Nessuna
delle
parti
potrà
adire
la
Magistratura
salvo
che
per
esigere
il
pagamento
delle
fatture
o
per
richiedere
provvedimenti
cautelari,
o
per
rendere
esecutive
le
decisioni
arbitrali.
Il
presente
contratto
viene
firmato
in
segno
di
accettazione
dalle
parti
contraenti
ed
eventualmente
dal
Mediatore.