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ART.
8 (Tracciabilità) 1.
Ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui al presente decreto, sono
istituiti presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione
generale per la qualità dei prodotti agroalimentari, il “Registro dei
fertilizzanti” di cui all’Allegato 13, che contiene una sezione specifica
per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il “Registro dei
fabbricanti di fertilizzanti” di cui all’Allegato 14. L’iscrizione al
Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante
prima dell’immissione del fertilizzante sul mercato. L’iscrizione al
Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima
dell’immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti
di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 e 3, il fabbricante per garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva registrazione sull'origine dei concimi. Essa è messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi fintantoché il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato. 3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’articolo 9, provvede alle iscrizioni nel “Registro dei fertilizzanti” e nel “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti”. 4.
L’istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma 1,
si effettuano con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ART. 9 (Commissione) 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto. 2. La Commissione è composta da: a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente e due appartenenti all’Ispettorato centrale repressione frodi; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze (Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali ed accise – Laboratori chimici); f) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio; g) un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità; h) un rappresentante dell’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative; l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria più rappresentative; m) un rappresentante dei commercianti, designato dall’Associazione nazionale di categoria più rappresentativa; n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall’Associazione nazionale di categoria più rappresentativa; o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Treno e Bolzano; p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, così suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, scelti dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 3.
I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 2,
lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti,
di volta in volta. 4.
La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati non più di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo
utile, la Commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la
metà più uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono
esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali
coadiuvato da un membro della Commissione stessa. 5.
Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o
rimborso spese. ART. 10 (Inserimento di nuovi fertilizzanti e
modifiche degli allegati) 1. All’inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui al presente decreto, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli Allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’articolo 9. 2.
La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di
nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero per le politiche agricole e
forestali corredandola della necessaria documentazione tecnica, di cui
all’Allegato 10 nonché della specifica indicazione dei metodi di analisi. I
metodi presentati a corredo della domanda devono essere visionati dalla
Commissione di cui all’articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al
fine di verificarne la applicabilità al prodotto in corso di inserimento ed
iniziare o meno l’attività necessaria per la successiva ufficializzazione. |
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