articoli 3-7

 

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ART. 3

(Limiti di tolleranza)

 

1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'Allegato 7.

2. I limiti di tolleranza di cui al comma 1 devono tener conto delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento e analisi; pertanto, le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.

3. Il fabbricante non può trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza indicati nell'Allegato 7.

4. Le modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze sono stabilite nell’Allegato 12.

 

 

ART. 4

(Immissione sul mercato)

 

1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio qualora siano soddisfatte le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.

2. I prodotti di cui agli Allegati 1, 2, 5, 6 e 13 che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale possono essere immessi sul mercato purché questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento CE n. 1774/2002 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.

 

 

ART. 5

(Clausola di salvaguardia)

 

1. La circolazione e l’immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri interessati, quando i predetti fertilizzanti abbiano caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.

 

ART. 6

(Norme per il controllo delle caratteristiche)

 

1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l’accertamento della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.

2. L’osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l’osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi è accertata, all’atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo conto delle tolleranze indicate nell’Allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo parere della Commissione di cui all’articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, aggiorna le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all’Allegato 12.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all’Allegato 11.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Ministero delle attività produttive, per la successiva notifica alla Commissione europea, l’elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei Concimi CE.

 

ART. 7

(Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto)

 

1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettano le disposizioni di cui all’Allegato 9.

3. Il fabbricante garantisce altresì che ogni tipo di concime CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità, eseguita secondo le modalità previste nell’Allegato 9.

4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui all’Allegato 9.

5. Per garantire la tracciabilità dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione è resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri fintantoché il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.

 

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Aggiornato il: 24 luglio 2006