articoli 11-17

 

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ART. 11

(Misure di controllo)

 

1. L’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell’economia e delle finanze (Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise – Laboratori chimici) nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono attività di controllo sull’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, utilizzando a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All’accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e alle relative norme di attuazione.

 

ART. 12

(Sanzioni)

 

1.      Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati, e nella legislazione vigente nel Paese dell’Unione europea di produzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.

2.      Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto e ai suoi allegati, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:

a)      da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, qualora la composizione non corrisponda alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste. Nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarità espresso come ε secondo i criteri riportati nell’Allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo è applicabile, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:

1) valore di ε fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;

2) valore di ε compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;

3) valore di ε compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;

4) valore di ε inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantaottomila euro.

Per il calcolo del grado di irregolarità espresso come “ε “ per i fertilizzanti previsti dal presente decreto si applicano al singolo campione i criteri riportati nel citato Allegato12, paragrafo c;

b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, qualora le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;

c)  da ottomila euro a ventunomila euro, qualora risulti che le tolleranze di cui all’Allegato 7 siano state sistematicamente messe a profitto. In particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato Allegato 12;

d)  da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, qualora siano immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 e all’Allegato 9. Resta inteso che qualora si rinvenga una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilità il fabbricante è perseguibile penalmente;

e)  da cinquemila euro a diecimila euro, qualora non abbia ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1;

f)  da seimila euro a dodicimila euro, qualora non abbia ottemperato all’obbligo di cui  all’articolo 8, comma 2;

g) da duemila euro a seimila euro nell’ipotesi di irregolarità delle registrazioni di cui all’articolo 8, comma 2;

h) da seimila euro a dodicimila euro se alla richiesta dell’organo di controllo si rifiuta di esibire la documentazione di cui all’articolo 8, comma 2 o non la conserva per almeno due anni.

3. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformità alle norme e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e purché la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell’avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.

4. Gli organi di controllo di cui all’articolo 11, ove constatino le irregolarità di cui alle lettere f), g), h), del comma 2 del presente articolo, diffidano l’interessato ad adempiere alle prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi è escluso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della citata legge.

 

ART. 13

(Autorità competente ad irrogare le sanzioni)

1. L’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all’articolo 12 è l’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali che provvede, utilizzando a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e le relative norme di attuazione.

 

ART. 14

(Tariffe)

 

1. Gli oneri derivanti dalle attività di cui all’articolo 10 sono coperti con gli introiti conseguenti al pagamento dalle tariffe stabilite sulla base del costo effettivo del servizio. Le predette somme saranno versate su apposito capitolo d’entrata del Ministero delle politiche agricole e forestali per essere successivamente destinate alla copertura dei relativi costi.

2. Gli importi di cui ai comma 1 sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

 

ART. 15

(Norme transitorie e finali)

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

2. Il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si iscrive al “Registro dei fertilizzanti” ovvero al “Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti” di cui all’articolo 8 entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, è data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

 

ART. 16

(Clausola di cedevolezza)

  

1.  In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

 

ART. 17

(Abrogazioni)

 

1. E’abrogata la legge 19 ottobre 1984, n. 748.

 

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma addì 29 aprile 2006

 

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Aggiornato il: 24 luglio 2006