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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2006 n. 217. REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI FERTILIZZANTI. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare l’articolo 13; Visto
il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
ottobre 2003 relativo ai concimi; Visto
il regolamento (CE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive
modifiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio, per gli affari regionali e delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto si applica ai: a)
prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento
(CE) n. 2003/2003; b)
concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi
sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli Allegati 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 13. ART. 2 (Definizioni) 1.
Ai sensi del presente decreto si intendono per “fertilizzanti” qualsiasi
prodotto o materiale di seguito definito: a)
‘concimi’: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi
nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in “concimi CE” e “concimi
nazionali” i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel
regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell’Allegato 1; b)
‘elementi chimici della fertilità’, sono considerati: 1)
‘elementi nutritivi principali’: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo
e potassio; 2)
‘elementi nutritivi secondari’: gli elementi calcio, magnesio, sodio e
zolfo; c)
‘microelementi’: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese,
molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a
quelle degli elementi nutritivi principali e secondari; d)
‘carbonio organico di origine biologica’: il carbonio organico
costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente
da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di
sintesi; e)
‘azoto organico’: l’azoto contenuto in composti chimici organici di
origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti; f)
‘concime minerale’: un concime nel quale gli elementi nutritivi
dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante
estrazione o processi fisici e/o chimici industriali. Per convenzione possono
essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi
prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti
microelementi chelati o complessati; g)
‘microelemento chelato’: un microelemento legato ad una delle
molecole organiche elencate nel regolamento
(CE) n. 2003/2003 e nell’Allegato
1; h)
‘microelemento complessato’: un microelemento legato ad una delle
molecole elencate nel regolamento (CE) n.
2003/2003 e nell’Allegato 1; i)
‘tipo di fertilizzante’: fertilizzanti che hanno la medesima
denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento
(CE) n. 2003/2003 e negli Allegati 1,
2, 3, 4, 5 e 6; l)
‘concime semplice’: un concime azotato, fosfatico o potassico per il
quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi
principali; m)
‘concime composto’: un concime per il quale sia dichiarabile il
titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via
chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due
metodi; n)
‘concime complesso’: un concime composto, ottenuto per reazione
chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia
dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali. Per i
concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli
elementi nutritivi dichiarati; o)
‘concime ottenuto da miscelazione’: un concime ottenuto miscelando a
secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche; p)
‘concime organico’: un concime derivato da materiali organici di
origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli
elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica
o comunque fanno parte integrante della matrice; q) ‘concime organo-minerale’: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici e/o di una o più matrici organiche, all’uopo autorizzate nell’Allegato 5, con uno o più concimi minerali; r)
‘matrice organica’: prodotto organico di origine naturale,
merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi
dell’Allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed
organo-minerali; s)
‘concime fogliare’: un concime adatto per l'applicazione e
l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura; t)
‘concime fluido’: un concime in sospensione o in soluzione; u)
‘concime in soluzione’: un concime fluido privo di particelle solide; v) ‘concime in sospensione’: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida; z) ‘ammendanti’: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l'attività biologica, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’Allegato 2; aa) ‘correttivi’: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’Allegato 3; bb) ‘substrati di coltivazione’: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’Allegato 4; cc) ‘prodotti
ad azione specifica’: i prodotti
che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze
che favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o
correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e
caratteristiche sono riportati nell’Allegato 6. 2.
Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per: a) ‘dichiarazione’: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti; b) ‘fertilizzanti per l’agricoltura biologica’: i fertilizzanti per i quali è consentito l’uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui al regolamento CE 2092/1991 e successive modifiche, individuati e definiti nell’Allegato 13; c) ‘titolo dichiarato’: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche previste nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli Allegati ove questo è previsto, da dichiarare da parte del fabbricante, riferita al “tal quale”, cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli Allegati. Per i prodotti fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20°C; d) ‘tolleranza’: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato; e)
‘norme europee’: norme CEN
(Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità,
i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea; f)
‘imballaggio’: l’involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per
contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacità non
superiore ai 1000 kg; g)
‘sfuso’: un fertilizzante non imballato; h)
‘immissione sul mercato’: la fornitura di fertilizzante a titolo
oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura.
L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunità
europea è considerata immissione sul mercato; i) ‘fabbricante’:
la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul
mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore,
l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona
che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante. Tuttavia, non è
considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del
fertilizzante. |
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