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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2006 n. 217.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI FERTILIZZANTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare l’articolo 13;

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio, per gli affari regionali e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Campo di applicazione)

 

1. Il presente decreto si applica ai:

a)  prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;

b)  concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

 

 

ART. 2

(Definizioni)

 

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per “fertilizzanti” qualsiasi prodotto o materiale di seguito definito:

a)            ‘concimi’: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in “concimi CE” e “concimi nazionali” i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell’Allegato 1;

b)            ‘elementi chimici della fertilità’, sono considerati:

1) ‘elementi nutritivi principali’: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;

2) ‘elementi nutritivi secondari’: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;

c)            ‘microelementi’: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;

d)            ‘carbonio organico di origine biologica’: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;

e)      ‘azoto organico’: l’azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;

f)            ‘concime minerale’: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali. Per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;

g)            ‘microelemento chelato’: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell’Allegato 1;

h)            ‘microelemento complessato’: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell’Allegato 1;

i)       ‘tipo di fertilizzante’: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

l)            ‘concime semplice’: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;

m)            ‘concime composto’: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;

n)            ‘concime complesso’: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali. Per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati;

o)            ‘concime ottenuto da miscelazione’: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;

p)            ‘concime organico’: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;

q)            ‘concime organo-minerale’: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici e/o di una o più matrici organiche, all’uopo autorizzate nell’Allegato 5, con uno o più concimi minerali;

r)      ‘matrice organica’: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell’Allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;

s)            ‘concime fogliare’: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;

t)            ‘concime fluido’: un concime in sospensione o in soluzione;

u)            ‘concime in soluzione’: un concime fluido privo di particelle solide;

v)            ‘concime in sospensione’: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;

z)            ‘ammendanti’: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l'attività biologica, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’Allegato 2;

aa)            ‘correttivi’: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’Allegato 3;

bb)  ‘substrati di coltivazione’: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’Allegato 4;

cc)   ‘prodotti ad azione specifica’: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’Allegato 6.

2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:

a)            ‘dichiarazione’: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;

b)            ‘fertilizzanti per l’agricoltura biologica’: i fertilizzanti per i quali è consentito l’uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui al regolamento CE 2092/1991 e successive modifiche, individuati e definiti nell’Allegato 13;

c)      ‘titolo dichiarato’: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche previste nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli Allegati ove questo è previsto, da dichiarare da parte del fabbricante, riferita al “tal quale”, cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli Allegati. Per i prodotti fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20°C;

d)           ‘tolleranza’: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato;

e)           ‘norme europee’: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;

f)            ‘imballaggio’: l’involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacità non superiore ai 1000 kg;

g)      ‘sfuso’: un fertilizzante non imballato;

h)            ‘immissione sul mercato’: la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato;

i)             ‘fabbricante’: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante. Tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.

 

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Aggiornato il: 24 luglio 2006